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Pagina 1 di 4 Il Regolamento del Settore Jutaijutsu
ART. 1: DEFINIZIONI A): JU-TAI-JUTSU 1) Il Ju-Tai-Jutsu é l'Arte Marziale Tradizionale tramandata, conservata e sviluppata dalla Scuola di Cultura Orientale e Discipline Orientali Yoshin Ryu. 2) Ha diritto di considerarsi Praticante di Ju-Tai-Jutsu solo chi si riconosca in tale Tradizione ed accetti integralmente le norme contenute nel presente Regolamento (Kisoku) e le consolidate convenzioni di detta Scuola. B): YOSHIN RYU 1) La Scuola di Cultura Orientale e Discipline Orientali Yoshin Ryu raggruppa e coordina le Sedi, i Corsi ed i Centri che, a livello nazionale ed internazionale, concorrono alla conservazione ed allo sviluppo del Ju-Tai-Jutsu. 2) Esiste, di conseguenza, una fondamentale ed intima identità tra la Scuola stessa e l'Arte (Settore) Ju-Tai-Jutsu. La cessazione prolungata ed immotivata del rapporto con la Yoshin Ryu può provocare il conseguente ed automatico decadimento dalla condizione di Praticante di Ju-Tai-Jutsu, secondo quanto specificato negli Articoli relativi al mantenimento dei Gradi esposti nel proseguimento del presente Regolamento. ART. 2: SCOPI E FINALITA Rispettosa della Sua antica Tradizione la Scuola Yoshin Ryu di Ju-Tai-Jutsu rifugge da ogni manifestazione di stampo agonistico e si pone come obiettivo la crescita psico-fisica e di personalità complessiva dei Propri Praticanti, la maggior conoscenza di sè e del mondo circostante, il confronto tra le Culture d'Oriente e d'Occidente alla ricerca della più generale Cultura dell'Uomo e dei suoi principi di tolleranza, rispetto delle diversità, solidarietà. Tali scopi saranno perseguiti sia tramite la diffusione delle Arti Marziali Tradizionali e delle loro basi filosofiche, sia attraverso tutti quei mezzi culturali o d'altro genere che saranno ritenuti idonei. ART. 3: STRUTTURE ORGANIZZATIVE: L'Arte (Settore) in base a quanto enunciato nei due capoversi dell'Articolo 1, si configura come suddivisa in una serie di istanze definite come segue: A) SCUOLA (RYU): che rappresenta l'insieme delle susseguenti suddivisioni, identificandosi con la manifestazione dell'integrità dell'Arte e configurandone l'unità e la continuità nel tempo. B) SEDI (KUMIAI): punti decentrati autonomi, in cui il Ju-Tai-Jutsu viene praticato e trasmesso e l'insieme dei quali forma la Scuola. Ogni Sede ha diritto ed obbligo d'attribuirsi il nome Yoshin Ryu seguito da un numero di identificazione espresso in ideogrammi giapponesi o nella traslitterazione del loro suono in lettere occidentali. C) CORSI (BUMON): divisioni decentrate o meno in cui si trasmette il Ju-Tai-Jutsu sotto la diretta dipendenza di una delle Sedi riconosciute, in attesa che lo sviluppo qualitativo e quantitativo ne consenta la trasformazione in Sedi propriamente dette. I Corsi assumono il nome della località in cui si svolgono, della struttura presso cui si sviluppano o del referente specifico cui sono rivolti, aggiungendovi sempre la dicitura Ju-Tai-Jutsu. ART. 4: STRUTTURE DIRIGENZIALI L'Arte (Settore) Ju-Tai-Jutsu della Scuola Yoshin Ryu, per quanto concerne il territorio nazionale, é suddivisa in strutture nazionali e regionali. A capo delle strutture nazionali è posto il Capo-Scuola/Responsabile Nazionale di Settore (Soke), coadiuvato nell'opera di direzione e coordinamento dalla Commissione Tecnica Nazionale. Massimo organismo dirigente elettivo é il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto ogni quattro anni da un'Assemblea Nazionale Elettiva. Tale Consiglio Direttivo provvede alla nomina delle ulteriori cariche esecutive eventualmente necessarie al buon funzionamento della struttura organizzativa. Al responsabile Nazionale di Settore compete il compito di nominare i membri della Commissione Tecnica Nazionale, organismo cui sono demandati i compiti di verifica e di controllo del livello tecnico e psicofisico dei Praticanti e delle Sedi, secondo quanto si specificherà negli Articoli concernenti i Gradi. Tale struttura complessiva si ripropone a livello regionale, con un Responsabile Regionale, una Commissione Tecnica Regionale ed un Consiglio Direttivo di Regione, eletto anch'esso ogni quattro anni da un'Assemblea Regionale Elettiva. Sia a livello nazionale che regionale possono essere previste Assemblee Straordinarie, convocabili su decisione di almeno i due terzi dei rispettivi Consigli Direttivi o della metà dei Praticanti della zona territoriale interessata.
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